(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 31 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale) e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente comma: "1-bis. - Sono escluse dalla disciplina prevista dalla presente legge le opere di regimazione di fiumi e torrenti (arginature, briglie, soglie di fondo); sono inoltre eclusi i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna, le vasche ed i serbatoi non influenzabili da eventi naturali (piene, smottamenti) e non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, nonche' tutte le altre opere soggette ad autorizzazione ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) per opere approvate prima dell'entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 (Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche) ad eccezione delle traverse di cui al comma 2, lettera a), n. 1.2) ed a quelle che determinano un volume totale di invaso superiore a centomila metri cubi, purche' non a servizio di grandi derivazioni di acqua". 2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 58/1995, e' sostituita dalla seguente: "a) categoria A: 1) sottocategoria A1: 1.1) sbarramenti che non superano i cinque metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a diecimila metri cubi; 1.2) traverse con organi meccanici di intercettazione e regolarizzazione in alveo; intendendo per traversa con organi meccanici di intercettazione e regolarizzazione in alveo un'opera di sbarramento fluviale finalizzata alla derivazione di acque il cui sviluppo trasversale rispetto al corso d'acqua sia prevalentemente costituito dai suddetti organi meccanici; 2) sottocategoria A2: 2.1) sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso fino a trentamila metri cubi". 3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 58/1995, e' sostituita dalla seguente: "b) categoria B: sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso compreso tra trentamila e centomila metri cubi".