(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31
                         del 31 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Modifica dell'articolo 1
             della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58
 
  1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile
1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di  ritenuta  e
bacini  di  accumulo  idrico  di  competenza  regionale) e successive
modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente comma:
  "1-bis. - Sono escluse dalla  disciplina  prevista  dalla  presente
legge  le  opere  di  regimazione  di  fiumi  e torrenti (arginature,
briglie, soglie di fondo); sono inoltre eclusi i laghetti  totalmente
interrati  sotto  il  piano  di campagna, le vasche ed i serbatoi non
influenzabili  da  eventi  naturali  (piene,   smottamenti)   e   non
costituenti  fonte  di  rischio  per  gli  insediamenti  circostanti,
nonche' tutte le altre opere soggette ad autorizzazione ai sensi  del
regio  decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni
di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del
regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775  (Testo   unico   delle
disposizioni  di  legge  sulle  acque e impianti elettrici) per opere
approvate prima dell'entrata  in  vigore  della  legge  regionale  13
aprile   1994,   n.   5   (Subdelega  alle  Province  delle  funzioni
amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche)  ad
eccezione  delle traverse di cui al comma 2, lettera a), n. 1.2) ed a
quelle che  determinano  un  volume  totale  di  invaso  superiore  a
centomila metri cubi, purche' non a servizio di grandi derivazioni di
acqua".
  2.  La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale
58/1995, e' sostituita dalla seguente:
   "a) categoria A:
    1) sottocategoria A1:
     1.1) sbarramenti che non superano i cinque metri  di  altezza  e
che determinano un volume di invaso inferiore a diecimila metri cubi;
     1.2)   traverse   con  organi  meccanici  di  intercettazione  e
regolarizzazione  in  alveo;  intendendo  per  traversa  con   organi
meccanici  di intercettazione e regolarizzazione in alveo un'opera di
sbarramento fluviale finalizzata alla derivazione  di  acque  il  cui
sviluppo  trasversale  rispetto  al corso d'acqua sia prevalentemente
costituito dai suddetti organi meccanici;
    2) sottocategoria A2:
     2.1)  sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di
invaso fino a trentamila metri cubi".
  3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge  regionale
58/1995, e' sostituita dalla seguente:
   "b)  categoria B: sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con
volume di invaso compreso tra trentamila e centomila metri cubi".