(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31
                         del 31 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995,
n. 46 e' sostituito dal seguente:
  "2. Le norme contenute negli articoli 16, 17, 18, 19, 20  e  21  si
applicano  anche  agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai
sensi degli articoli 7 e 8 della  legge  15  febbraio  1980,  n.  25,
dell'articolo  2  della  legge  25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4
della legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell'articolo 5  della  legge  23
dicembre 1986, n. 899.".
  2.  Il  comma  4, dell'articolo 1 della legge regionale 46/1995, e'
sostituito dal seguente:
  "4. Sono altresi' esclusi, solo  relativamente  alla  procedura  di
assegnazione,  gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di
recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, se in possesso
dei requisiti per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica".