(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 31 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 e' sostituito dal seguente: "2. Le norme contenute negli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 si applicano anche agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1986, n. 899.". 2. Il comma 4, dell'articolo 1 della legge regionale 46/1995, e' sostituito dal seguente: "4. Sono altresi' esclusi, solo relativamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, se in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica".