(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 37 del 20 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Modalita' di intervento
 
  1. In conformita' a quanto previsto dall'art.  25  della  legge  23
dicembre  1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale)
e dall'art. 3 della legge 23 ottobre  1985,  n.  595  (Norme  per  la
programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88),
gli  iscritti  negli  elenchi  degli  assistiti dell'Unita' sanitaria
locale della Valle  d'Aosta  (USL)  possono  richiedere  il  rimborso
parziale  delle  spese  relative  all'assistenza ospedaliera in forma
indiretta  presso  case  di  cura  private  ubicate  sul   territorio
nazionale  per prestazioni diagnostiche, curative e riabilitative non
erogabili nelle  strutture  ospedaliere  della  regione,  ovvero  non
ottenibili tempestivamente o adeguatamente nelle suddette strutture.
  2. Nel caso di interventi di correzione della miopia effettuati con
il  metodo del laser ad eccimeri eseguiti presso case di cura private
ubicate sul territorio nazionale, gli iscritti  negli  elenchi  degli
assistiti  dell'USL con difetti della miopia a partire da 5 diottrie,
ovvero i soggetti affetti da  anisometria  uguale  o  superiore  a  4
diottrie  possono  chiedere  il  rimborso  parziale  delle sole spese
relative all'assistenza ambulatoriale in forma indiretta.