(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 37 del 20 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Limiti 1. Il contributo per l'abbattimento di animali improduttivi o a fine carriera e' erogato per i bovini e gli ovi-caprini di sesso femminile per un numero di animali non superiore al quindici per cento di quelli risultanti, alla data del 1 settembre di ogni anno, nelle singole schede di stalla redatte ai sensi della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento). 2. Dal numero di cui al comma 1 deve essere detratto quello degli animali improduttivi o a fine carriera all'abbattimento dei quali si e' acquisito il diritto in relazione alla campagna di bonifica sanitaria dell'anno precedente e abbattuti dopo la data di riferimento del 1 settembre. 3. Per gli allevamenti di piccole dimensioni, per i quali l'applicazione della percentuale di cui al comma 1 non permetta l'abbattimento di alcun animale, e' concessa la possibilita' di abbattere un capo.