(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 37 del 20 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                               Limiti
 
  1.  Il  contributo  per  l'abbattimento di animali improduttivi o a
fine carriera e' erogato per i bovini  e  gli  ovi-caprini  di  sesso
femminile  per  un  numero  di  animali non superiore al quindici per
cento di quelli risultanti, alla data del 1 settembre di  ogni  anno,
nelle singole schede di stalla redatte ai sensi della legge regionale
26  marzo  1993,  n.  17  (Istituzione  dell'anagrafe  regionale  del
bestiame e delle aziende di allevamento).
  2. Dal numero di cui al comma 1 deve essere detratto  quello  degli
animali  improduttivi o a fine carriera all'abbattimento dei quali si
e' acquisito il  diritto  in  relazione  alla  campagna  di  bonifica
sanitaria   dell'anno   precedente   e  abbattuti  dopo  la  data  di
riferimento del 1 settembre.
  3.  Per  gli  allevamenti  di  piccole  dimensioni,  per  i   quali
l'applicazione  della  percentuale  di  cui  al  comma 1 non permetta
l'abbattimento di alcun  animale,  e'  concessa  la  possibilita'  di
abbattere un capo.