(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 76
                         del 23 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  presente  legge  disciplina  su  tutto  il territorio della
Regione, la raccolta  e  la  commercializzazione  dei  funghi  epigei
spontanei   freschi   e   conservati,   nel   rispetto  dei  principi
fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di
tutelare la conservazione  e  l'incremento  del  patrimonio  naturale
esistente  nell'ambito del territorio regionale anche in conformita',
per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31  gennaio  1994,
n. 97.