(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione all'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 1. All'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, e' aggiunto il seguente secondo comma: "Con le modalita' di cui al primo comma, l'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a concedere con tributi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione di giardini storici nonche' di complessi edilizi e relativi impianti fissi considerati di rilevante interesse culturale, quali testimonianze dell'archeologia industriale."