(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di dare concreta attuazione all'attivita' pianificatoria di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in applicazione dei criteri indicati nel D.P.R. 8 agosto 1994, recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1994, n. 254, disciplina le modalita' e le procedure d'intervento attraverso il relativo Piano regionale. 2. Nell'ambito dell'attivita' pianificatoria di competenza, l'Amministrazione regionale tende al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) definire, in armonia con i vigenti piani per lo smaltimento dei rifiuti, criteri e modalita' di smaltimento dell'amianto; b) realizzare un archivio dati attraverso il censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto o che svolgono attivita' di smaltimento e bonifica di edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile; c) individuare le strutture territoriali di controllo per la gestione delle attivita' di sorveglianza; d) organizzare un efficiente supporto strumentale, in grado di garantire lo svolgimento delle attivita' di controllo e vigilanza; e) garantire la formazione professionale degli addetti all'attivita' di controllo e vigilanza, nonche' il rilascio dei titoli di abilitazione di cui alla legge 257/1992.