(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge da attuazione ai principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di garantire pienamente i diritti dei cittadini, di assicurare il migliore svolgimento dei servizi e di potenziare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa regionale, razionalizzando il costo del lavoro del personale al fine di contenere la spesa complessiva, diretta e indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica. 2. Ai sensi della presente legge si intende per "decreto legislativo" il decreto legislativo 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; per "Giunta", la Giunta regionale; per "Consiglio" il Consiglio regionale.