(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
  1. La presente legge da attuazione ai principi di  cui  al  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e successive modificazioni e
integrazioni,  al  fine  di  garantire  pienamente  i   diritti   dei
cittadini,  di  assicurare  il  migliore svolgimento dei servizi e di
potenziare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'azione  amministrativa
regionale,  razionalizzando il costo del lavoro del personale al fine
di contenere la spesa  complessiva,  diretta  e  indiretta,  entro  i
vincoli della finanza pubblica.
  2.   Ai   sensi  della  presente  legge  si  intende  per  "decreto
legislativo"  il  decreto  legislativo  1993,  n.  29  e   successive
modificazioni  e integrazioni; per "Giunta", la Giunta regionale; per
"Consiglio" il Consiglio regionale.