(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della legislazione statale vigente, e degli atti governativi di indirizzo e coordinamento dell'attivita' regionale, partecipa ad iniziative di soccorso e assistenza, in Italia e all'estero, a favore di profughi, rifugiati, prigionieri e di popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamita' naturali e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.