(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20
                         del 20 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  Lazio,  nell'ambito delle proprie competenze e nel
rispetto della legislazione statale vigente, e degli atti governativi
di indirizzo e coordinamento dell'attivita' regionale,  partecipa  ad
iniziative di soccorso e assistenza, in Italia e all'estero, a favore
di  profughi,  rifugiati,  prigionieri  e di popolazioni coinvolte in
eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamita' naturali  e
situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.