(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 2 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina le procedure per le nomine e le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale, non riservate al Consiglio, di dipendenti regionali e di esperti esterni quali collaudatori e componenti di commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi collegiali comunque denominati, nonche' le procedure per il conferimento di altri incarichi in rappresentanza della Regione. Disciplina, altresi', le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti regionali per l'espletamento di incarichi, temporanei ed occasionali, conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati. 2. La disciplina prevista dalla presente legge si applica anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, che sono tenuti ad adeguare ai principi in essa contenuti le procedure per le nomine e le designazioni di rispettiva competenza nonche' per il rilascio dell'autorizzazione al proprio personale per l'espletamento di incarichi temporanei ed occasionali conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati.