(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 21 del 2 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
 
  1.  La  presente  legge  disciplina le procedure per le nomine e le
designazioni  di  competenza  dell'amministrazione   regionale,   non
riservate  al Consiglio, di dipendenti regionali e di esperti esterni
quali collaudatori e componenti  di  commissioni  di  concorso  e  di
esame,  di  consulte,  di comitati e di organismi collegiali comunque
denominati,  nonche'  le  procedure  per  il  conferimento  di  altri
incarichi  in  rappresentanza della Regione. Disciplina, altresi', le
procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti regionali
per l'espletamento di incarichi, temporanei ed occasionali, conferiti
da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati.
  2. La disciplina prevista dalla presente  legge  si  applica  anche
agli  enti  pubblici non economici dipendenti dalla Regione, che sono
tenuti ad adeguare ai principi in essa contenuti le procedure per  le
nomine  e  le  designazioni  di  rispettiva competenza nonche' per il
rilascio dell'autorizzazione al proprio personale per  l'espletamento
di   incarichi   temporanei   ed   occasionali   conferiti  da  altre
amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati.