(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Regione,  in  conformita'  all'articolo  45  dello  Statuto
regionale, sostiene l'organizzazione di premi di carattere letterario
o  storico-letterario ai fini della promozione e dello sviluppo delle
attivita'  letterarie,  per  i  conseguenti  riflessi   sul   settore
dell'editoria    e    della    distribuzione    nonche'   sul   piano
economico-turistico.
  2. Ai fini  della  presente  legge  si  intende  per  letterario  o
storico-letterario  il  premio diretto ad incentivare e a valorizzare
la produzione di opere di narrativa, di saggistica, di  poesia  e  di
ricerca   storiografica,   che  abbiano  particolare  riferimento  al
territorio e alla cultura della regione.