(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in conformita' all'articolo 45 dello Statuto regionale, sostiene l'organizzazione di premi di carattere letterario o storico-letterario ai fini della promozione e dello sviluppo delle attivita' letterarie, per i conseguenti riflessi sul settore dell'editoria e della distribuzione nonche' sul piano economico-turistico. 2. Ai fini della presente legge si intende per letterario o storico-letterario il premio diretto ad incentivare e a valorizzare la produzione di opere di narrativa, di saggistica, di poesia e di ricerca storiografica, che abbiano particolare riferimento al territorio e alla cultura della regione.