(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 53
                         del 25 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Principi, oggetto e finalita'
 
  1.  La  Regione  tutela  la salute quale diritto fondamentale della
persona e interesse della collettivita' secondo  i  principi  fissati
dalla  Costituzione,  dallo  Statuto  regionale  e  dalle leggi dello
Stato.
  2. A tal fine la  Regione  persegue,  attraverso  il  metodo  della
programmazione  e  mediante  l'integrazione  e  il  coordinamento dei
servizi sanitari e sociali, la tutela globale della salute attraverso
la prevenzione, la cura e la riabilitazione, nel pieno rispetto della
dignita' della persona.
  3. La presente legge disciplina il riordino del Servizio  sanitario
regionale  sulla  base  del  d.lgs.  30  dicembre  1992,  n. 502 come
modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 di  seguito  denominato
decreto legislativo di riordino, al fine di assicurare ai cittadini i
livelli uniformi di assistenza sanitaria indicati nel Piano sanitario
nazionale,   nonche'   eventuali  ulteriori  livelli  integrativi  di
assistenza sanitaria in rapporto alle risorse messe a disposizione in
ambito regionale.
  4. Il servizio sanitario  regionale  e'  costituito  dal  complesso
delle  funzioni,  delle  strutture,  dei  servizi  e  delle attivita'
presenti nel territorio della Regione destinati alla  promozione,  al
mantenimento e al recupero della salute di tutta la popolazione. Esso
opera  secondo  modalita'  che  assicurino  l'uguaglianza di tutte le
persone e che ne garantiscano la partecipazione.
  5. All'organizzazione dei servizi, all'erogazione delle prestazioni
e allo svolgimento delle relative  attivita'  provvedono  le  Aziende
unita'  sanitarie  locali e le Aziende ospedaliere istituite ai sensi
del decreto legislativo di riordino, attraverso le strutture da  esse
direttamente   gestite,  le  strutture  sanitarie  gestite  da  altri
soggetti pubblici e privati accreditati secondo le modalita' previste
dalla presente legge.
  6. Ai fini della presente legge per Aziende sanitarie si  intendono
congiuntamente le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere.