(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 53 del 25 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi, oggetto e finalita' 1. La Regione tutela la salute quale diritto fondamentale della persona e interesse della collettivita' secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto regionale e dalle leggi dello Stato. 2. A tal fine la Regione persegue, attraverso il metodo della programmazione e mediante l'integrazione e il coordinamento dei servizi sanitari e sociali, la tutela globale della salute attraverso la prevenzione, la cura e la riabilitazione, nel pieno rispetto della dignita' della persona. 3. La presente legge disciplina il riordino del Servizio sanitario regionale sulla base del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 di seguito denominato decreto legislativo di riordino, al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi di assistenza sanitaria indicati nel Piano sanitario nazionale, nonche' eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria in rapporto alle risorse messe a disposizione in ambito regionale. 4. Il servizio sanitario regionale e' costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivita' presenti nel territorio della Regione destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute di tutta la popolazione. Esso opera secondo modalita' che assicurino l'uguaglianza di tutte le persone e che ne garantiscano la partecipazione. 5. All'organizzazione dei servizi, all'erogazione delle prestazioni e allo svolgimento delle relative attivita' provvedono le Aziende unita' sanitarie locali e le Aziende ospedaliere istituite ai sensi del decreto legislativo di riordino, attraverso le strutture da esse direttamente gestite, le strutture sanitarie gestite da altri soggetti pubblici e privati accreditati secondo le modalita' previste dalla presente legge. 6. Ai fini della presente legge per Aziende sanitarie si intendono congiuntamente le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere.