(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 55
                         del 1 agosto 1996)
 
                      IL COMMISSARIO REGIONALE
Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Regione,  ai  fini  della  promozione  del turismo all'aria
aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan  e  caravan  in
aree  apposite  individuate  dai  Comuni  singoli  o  associati  o da
soggetti a  prevalente  capitale  pubblico  a  supporto  del  turismo
itinerante.