(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 55 del 1 agosto 1996) IL COMMISSARIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico a supporto del turismo itinerante.