(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 56
                         dell'8 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  In  attesa dell' istituzione del sistema regionale di emergenza
sanitaria l'organizzazione del trasporto sanitario degli  infermi  e'
disciplinata da quanto disposto dalla presente legge.
  2.  Le  operazioni  di  trasporto  sanitario  sono  gratuite  per i
cittadini iscritti e assistibili dal  Servizio  sanitario  nazionale,
nonche'   per   gli   assistiti   di   istituzioni  sanitarie  estere
temporaneamente in Italia e beneficiari delle  prestazioni  sanitarie
in  territorio  italiano  in applicazione di accordi internazionali o
bilaterali, nei seguenti casi:
   a) quando il trasporto al pronto soccorso e' seguito dal  ricovero
ospedaliero del paziente;
   b)  quando  il trasporto al pronto soccorso, ancorche' non seguito
dal ricovero ospedaliero del  paziente,  determina  gli  accertamenti
radiologici e laboratoristici dal pronto soccorso ad altra struttura;
   e)  quando il trasporto e' relativo ad un paziente per il quale si
richiede un intervento terapeutico non differibile;
   d)  quando  il  trasporto  viene  richiesto  a  seguito  di  fatti
traumatici.
  3.  Oltre  a  quanto  previsto  nel  comma  2,  nel  caso in cui le
condizioni cliniche accertate del paziente non  consentano  l'uso  di
altri  mezzi  ordinari  di trasporto personale, sono da considerare a
carico del Servizio sanitario  nazionale  i  trasporti  sanitari  con
ambulanza:
   a)  richiesti  dal  medico  di  reparto  della  struttura pubblica
curante, di pazienti ricoverati, per trasferimenti o  consulenze  tra
presidi  ospedalieri  pubblici e case di cura private convenzionate o
accreditate;
   b) richiesti  dal  medico  di  reparto  della  struttura  pubblica
curante  o  competente  per  materia,  di  pazienti  da  sottoporre a
prestazioni sanitarie.
  4. Allo  scopo  di  valorizzare  sotto  il  profilo  sanitario,  il
ricovero  diurno  e  la  ospedalizzazione  a domicilio, l'Azienda USL
assume a proprio carico i trasporti in ambulanza di cittadini ammessi
ad effettuare le terapie di day-hospital dal domicilio alla struttura
sanitaria pubblica e viceversa, esclusivamente nel  caso  in  cui  le
condizioni  cliniche accertate non consentano l'uso di mezzi diversi.
Il medico ospedaliero cui e'  affidata  la  cura  del  paziente  deve
attestare  che  le  condizioni  del  paziente  richiedono  il ricorso
all'ambulanza.
  5. Sono da considerare a totale carico del paziente:
   a) il trasporto per ricovero  programmato  o  non  urgente  o  per
dimissione  dall'ospedale con esclusione di quei trasporti per cui il
medico di reparto della  struttura  pubblica  richiede  il  trasporto
sanitario  in  ambulanza  in  relazione  alle condizioni cliniche del
paziente;
   b)  il  trasporto  per  trasferimento  da  strutture  private  non
convenzionate  o  non accreditate con il servizio sanitario nazionale
alla struttura pubblica e/o privata convenzionata o accreditata;
   c)   il   trasporto   per   accertamenti    diagnostici,    visite
ambulatoriali,  visite  fiscali  o  assimilabili anche se motivati da
certificazione medica e che non rientrino nelle fattispecie di cui ai
commi 2 e 3;
   d)  i  trasporti  per  prestazioni  diagnostico-terapeutiche   non
previste  dai  commi 2, 3 e 4. In questi casi se il trasporto avviene
da case di cura private,  da  case  protette  e  RSA,  la  spesa  del
trasporto  e' a carico della struttura di provenienza quale onere non
sanitario;
   e) i trasporti per finalita' non sanitarie.