(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 57 del 14 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le norme della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi dagli organi statutari della Regione sulla base di leggi, regolamenti, statuti e convenzioni in organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione. 2. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresi' alle nomine negli organi e organismi regionali indicati nell'allegato A alla presente legge. 3. Ai restanti organi ed organismi regionali con carattere di continuita', quando la nomina o designazione permane di competenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 2, le norme procedimentali definite dalla presente legge si applicano solo in mancanza di regolamentazione nella normativa istitutiva. Le norme di cui all'articolo 12 in materia di trasparenza si applicano in ogni caso a tutte le nomine di competenza della Giunta e del Consiglio ivi comprese quelle in organismi collegiali operanti a livello tecnico e amministrativo nelle materie di competenza regionale. 4. Nelle ipotesi previste dai commi 1, 2, e 3 le norme della presente legge non si applicano comunque quando le nomine o designazioni conseguono di diritto alla titolarita' di organi o uffici, o ineriscono alla qualita' di consigliere regionale o devono effettuarsi sulla base di designazioni da parte di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione. 5. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle normative istitutive, le nomine e le designazioni regionali possono essere reiterate una sola volta alle medesime cariche.