(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 57
                         del 14 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Le  norme della presente legge si applicano a tutte le nomine e
designazioni da effettuarsi  dagli  organi  statutari  della  Regione
sulla  base di leggi, regolamenti, statuti e convenzioni in organi di
enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.
  2. Le norme di cui alla presente legge si applicano  altresi'  alle
nomine  negli  organi  e organismi regionali indicati nell'allegato A
alla presente legge.
  3. Ai restanti organi  ed  organismi  regionali  con  carattere  di
continuita',  quando  la  nomina o designazione permane di competenza
del Consiglio ai  sensi  dell'articolo  2,  le  norme  procedimentali
definite  dalla  presente  legge  si  applicano  solo  in mancanza di
regolamentazione  nella  normativa  istitutiva.  Le  norme   di   cui
all'articolo 12 in materia di trasparenza si applicano in ogni caso a
tutte  le  nomine  di  competenza  della  Giunta  e del Consiglio ivi
comprese quelle in organismi collegiali operanti a livello tecnico  e
amministrativo nelle materie di competenza regionale.
  4.  Nelle  ipotesi  previste  dai  commi  1,  2, e 3 le norme della
presente  legge  non  si  applicano  comunque  quando  le  nomine   o
designazioni  conseguono  di  diritto  alla  titolarita'  di organi o
uffici, o ineriscono alla qualita' di consigliere regionale o  devono
effettuarsi  sulla base di designazioni da parte di soggetti pubblici
e privati diversi dalla Regione.
  5.  Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dalle   normative
istitutive,  le  nomine  e  le  designazioni regionali possono essere
reiterate una sola volta alle medesime cariche.