(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 58 del 22 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. 1. Per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 33 concernente "Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale" e' autorizzata per l'anno 1996 una ulteriore spesa di lire 3.500 milioni. 2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilita' sul capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996, partita 6 dell'elenco 3. 3. La somma occorrente per il pagamento della spesa di cui al comma 1 e' iscritta per l'anno 1996, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3232210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 sono ridotti rispettivamente di lire 3.500 milioni.