(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 58 del 22 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. 1. I Commissari straordinari degli enti dipendenti dalla Regione, in carica alla data del 30 giugno 1996 a seguito dello scioglimento dei consigli di amministrazione degli enti medesimi, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un ulteriore periodo massimo di mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In caso di rinuncia da parte dei Commissari interessanti, la Giunta regionale procede alla nomina di altri Commissari straordinari che restano in carica per la durata massima di cui al comma 1.