(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 dell'8 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Stagione venatoria e giornate di caccia 1. La stagione venatoria ha inizio il 15 settembre 1996 e termina il 30 gennaio 1997. 2. Per l'intera stagione venatoria la caccia e consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza puo' scegliere fra quelli di lunedi', mercoledi', giovedi', sabato e domenica. 3. Nel periodo dal 2 ottobre al 30 novembre 1996, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedi' e venerdi' e' consentito ad ogni cacciatore, per la carica da appostamento fisso e temporaneo alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione.