(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38
                         dell'8 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Stagione venatoria e giornate di caccia
 
  1.  La  stagione venatoria ha inizio il 15 settembre 1996 e termina
il 30 gennaio 1997.
  2. Per l'intera stagione  venatoria  la  caccia  e  consentita  tre
giorni  per  ogni  settimana,  che  il  titolare  della  licenza puo'
scegliere fra quelli  di  lunedi',  mercoledi',  giovedi',  sabato  e
domenica.
  3. Nel periodo dal 2 ottobre al 30 novembre 1996, fermo restando il
divieto  di caccia nei giorni di martedi' e venerdi' e' consentito ad
ogni cacciatore, per la carica da  appostamento  fisso  e  temporaneo
alla  selvaggina  migratoria, di usufruire anche in modo continuativo
delle giornate di caccia a propria disposizione.