(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39
                         del 19 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Strutture speciali delle Segreterie del Presidente
            e dei Vice presidenti del Consiglio regionale
 
  1.  Il  Presidente  ed  i  Vice  presidenti del Consiglio regionale
dispongono  ciascuno  di  un  proprio  ufficio  di   segreteria   per
l'esercizio  delle funzioni di cui all'art. 10, comma 3, della L.R. 7
novembre 1994, n. 81.
  2. Ai responsabili  di  ciascuno  degli  uffici  di  cui  al  comma
precedente  si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della L.R.
3 novembre 1995, n. 97.
  3.  Il  trattamento  economico  del  responsabile  dell'ufficio  di
segreteria  del  Presidente del Consiglio e' determinato dalla Giunta
regionale, d'intesa  con  l'Ufficio  di  Presidenza,  in  misura  non
superiore  a  quello  spettante  ai  dirigenti regionali di area o di
servizio.
  4.  Il  trattamento  economico  dei  responsabili  degli  uffici di
segreteria dei Vice presidenti e' determinato dalla Giunta regionale,
in modo uniforme, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, in misura non
superiore a quella  spettante  ai  dirigenti  regionali  titolari  di
unita' operative complesse.