(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 19 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Strutture speciali delle Segreterie del Presidente e dei Vice presidenti del Consiglio regionale 1. Il Presidente ed i Vice presidenti del Consiglio regionale dispongono ciascuno di un proprio ufficio di segreteria per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, comma 3, della L.R. 7 novembre 1994, n. 81. 2. Ai responsabili di ciascuno degli uffici di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della L.R. 3 novembre 1995, n. 97. 3. Il trattamento economico del responsabile dell'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio e' determinato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, in misura non superiore a quello spettante ai dirigenti regionali di area o di servizio. 4. Il trattamento economico dei responsabili degli uffici di segreteria dei Vice presidenti e' determinato dalla Giunta regionale, in modo uniforme, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, in misura non superiore a quella spettante ai dirigenti regionali titolari di unita' operative complesse.