(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 20 agosto 1996)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n.
5,   concernente  "Incentivazione  della  conoscenza  delle  lingue",
aggiunto dall'art. 40 della legge provinciale 20 aprile 1993, n.   9,
e' sostituito dal seguente:
  "6.  La  Giunta  provinciale  e' altresi' autorizzata a promuovere,
direttamente o tramite affidamento a terzi, corsi ed altre iniziative
finalizzate a favorire nei giovani fino ai trent'anni  la  conoscenza
di  lingue  straniere e delle rispettive culture. Per l'effettuazione
ed anticipazione delle spese, come pure per  l'apertura  di  appositi
conti  presso la Tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano per il
versamento delle quote a carico dei  partecipanti,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'art.  6  della legge provinciale 11 maggio
1988, n. 18.".
  2. Dopo il comma 6 dell'art. 1 della  legge  provinciale  13  marzo
1987, n. 5 e' aggiunto il seguente comma:
  "7.  La  Giunta  provinciale  e'  inoltre  autorizzata ad erogare a
istituzioni, enti, associazioni e comitati che non operano a scopo di
lucro, contributi, sussidi, premi e  sovvenzioni  per  la  promozione
della conoscenza delle lingue straniere.".