(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 20 agosto 1996) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, concernente "Incentivazione della conoscenza delle lingue", aggiunto dall'art. 40 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9, e' sostituito dal seguente: "6. La Giunta provinciale e' altresi' autorizzata a promuovere, direttamente o tramite affidamento a terzi, corsi ed altre iniziative finalizzate a favorire nei giovani fino ai trent'anni la conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture. Per l'effettuazione ed anticipazione delle spese, come pure per l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano per il versamento delle quote a carico dei partecipanti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18.". 2. Dopo il comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 e' aggiunto il seguente comma: "7. La Giunta provinciale e' inoltre autorizzata ad erogare a istituzioni, enti, associazioni e comitati che non operano a scopo di lucro, contributi, sussidi, premi e sovvenzioni per la promozione della conoscenza delle lingue straniere.".