(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 44 del 6 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Le sorgenti di acque minerali e termali suscettibili di utilizzazione economica fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione e la relativa ricerca e coltivazione e' disciplinata dalla presente legge. 2. Rientrano nella disciplina della presente legge tutte le sorgenti la cui mineralita' e termalita' sia riconosciuta ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera t), e del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105. 3. La Giunta regionale dispone ed adotta entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano di tutela e sviluppo relativo ai bacini di riconosciuto interesse idrominerale e termale del territorio regionale. 4. Tale Piano delimita gli ambiti dei relativi bacini, prevede indirizzi e norme per promuoverne la tutela, la coltivazione idromineraria, il rispetto ambientale e individua gli strumenti e le azioni per contemperare ed integrare gli interessi dell'industria idromineraria e termale con le altre attivita' economiche in essere nella stessa area e con gli interessi collettivi generali; 5. Il Piano regolamenta inoltre le forme ed i modi di gestione dei relativi ambiti, attraverso l'istituzione di una apposita autorita' idromineraria e individua gli strumenti finaziari necessari alla loro piena attivazione e gestione.