(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                      44  del 6 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Le  sorgenti  di  acque  minerali  e  termali  suscettibili  di
utilizzazione  economica  fanno  parte  del  patrimonio indisponibile
della Regione e la relativa ricerca e  coltivazione  e'  disciplinata
dalla presente legge.
 2. Rientrano nella disciplina della presente legge tutte le sorgenti
la cui mineralita' e termalita' sia riconosciuta ai sensi della legge
23  dicembre  1978,  n.  833,  art.  6,  lettera  t),  e  del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.
  3.  La  Giunta  regionale  dispone  ed  adotta  entro  dodici  mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, il Piano di tutela e
sviluppo relativo ai bacini di riconosciuto interesse idrominerale  e
termale del territorio regionale.
  4.  Tale  Piano  delimita  gli  ambiti dei relativi bacini, prevede
indirizzi  e  norme  per  promuoverne  la  tutela,  la   coltivazione
idromineraria,  il rispetto ambientale e individua gli strumenti e le
azioni per contemperare ed  integrare  gli  interessi  dell'industria
idromineraria  e  termale con le altre attivita' economiche in essere
nella stessa area e con gli interessi collettivi generali;
  5. Il Piano regolamenta inoltre le forme ed i modi di gestione  dei
relativi  ambiti,  attraverso l'istituzione di una apposita autorita'
idromineraria e individua gli strumenti finaziari necessari alla loro
piena attivazione e gestione.