(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
         della Regione Calabria n. 92 del 4 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  E'  concesso  alle  Amministrazioni Provinciali, quale concorso
della  Regione   nella   manutenzione   delle   strade   classificate
provinciali,  un  contributo  chilometrico  annuo,  sulla  base della
estensione della rete viaria gestita da ciascuna provincia.
  2. Detto contributo  viene  annualmente  determinato  dividendo  la
somma  iscritta  sull'apposito  capitolo di bilancio per il numero di
chilometri che compongono  la  rete  viaria  provinciale  dell'intera
Regione, e viene erogato alle singole Amministrazioni Provinciali, in
proporzione  all'estensione  della rete viaria gestita da ciascuna di
esse.
  3.  Il  contributo  di  cui  ai  precedenti  commi  e' corrisposto,
annualmente entro il mese di giugno, con provvedimento  della  Giunta
regionale  sulla  base  di  un  attestato rilasciato dal Responsabile
dell'Ufficio  Tecnico  Provinciale  competente,  dal  quale   risulti
l'estensione  della  rete  viaria  da  ammettere a finanziamento, con
riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
  4. Con le modalita' previste nei precedenti commi  potranno  essere
erogate  in  favore  delle  Province,  per  le  finalita' di cui alla
presente legge, eventuali somme all'uopo  iscritte  in  bilancio  per
compensare  la  mancata  erogazione  del  contributo  chilometrico di
manutenzione della viabilita' in esercizi precedenti.
  5.  Il  contributo  chilometrico  di  cui  al   presente   articolo
sostituisce  quello a suo tempo previsto dall'articolo 10 della legge
16 settembre 1960, n. l014 e successive disposizioni in materia.