(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 92 del 4 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. E' concesso alle Amministrazioni Provinciali, quale concorso della Regione nella manutenzione delle strade classificate provinciali, un contributo chilometrico annuo, sulla base della estensione della rete viaria gestita da ciascuna provincia. 2. Detto contributo viene annualmente determinato dividendo la somma iscritta sull'apposito capitolo di bilancio per il numero di chilometri che compongono la rete viaria provinciale dell'intera Regione, e viene erogato alle singole Amministrazioni Provinciali, in proporzione all'estensione della rete viaria gestita da ciascuna di esse. 3. Il contributo di cui ai precedenti commi e' corrisposto, annualmente entro il mese di giugno, con provvedimento della Giunta regionale sulla base di un attestato rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Provinciale competente, dal quale risulti l'estensione della rete viaria da ammettere a finanziamento, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 4. Con le modalita' previste nei precedenti commi potranno essere erogate in favore delle Province, per le finalita' di cui alla presente legge, eventuali somme all'uopo iscritte in bilancio per compensare la mancata erogazione del contributo chilometrico di manutenzione della viabilita' in esercizi precedenti. 5. Il contributo chilometrico di cui al presente articolo sostituisce quello a suo tempo previsto dall'articolo 10 della legge 16 settembre 1960, n. l014 e successive disposizioni in materia.