(Pubblicata nel 1 suppl. ord. Bollettino ufficiale
        della Regione Lombardia n. 37 del 12 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                  Finalita' ed oggetto della legge
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge,  in  attuazione degli
articoli 11, 20 e 47, primo comma, dello Statuto della Regione e  nel
rispetto  dei  principi  stabiliti  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di  accesso ai documenti amministrativi", definiscono i principi ed i
criteri di organizzazione delle strutture del Consiglio regionale, e,
secondo i principi del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e
successive    modificazioni,     nonche'     del     principio     di
contrattualizzazione,   disciplinano   i   rapporti   di  lavoro,  le
attribuzioni e  le  responsabilita'  della  dirigenza  del  Consiglio
regionale.
  2.  Le  finalita'  cui  si  ispirano le disposizioni della presente
legge sono:
   a) distinguere le responsabilita'  ed  i  poteri  dell'ufficio  di
presidenza  del  Consiglio  regionale  e  del suo presidente, nonche'
degli altri organi consiliari, da quelli propri della dirigenza;
   b)   migliorare   l'efficienza   delle   strutture   organizzative
dell'amministrazione  consiliare  cui  sono  demandate  attivita'  di
gestione,   nonche'   di   supporto   alle   funzioni    legislative,
amministrative  e di controllo di competenza dei singoli consiglieri,
del Consiglio regionale e degli organi interni dello stesso;
   c)   accrescere   la   capacita'   di   innovazione   del  sistema
organizzativo consiliare;
   d) promuovere  lo  sviluppo  delle  competenze  e  valorizzare  la
professionalita'  dei  dirigenti  consiliari, garantendo a tutti pari
opportunita';
   e)  assicurare  la  trasparenza  e  la   qualita'   dell'attivita'
amministrativa;
   f)   aumentare  la  flessibilita'  dell'organizzazione  consiliare
riducendo l'area della regolamentazione legislativa;
   g) migliorare la produzione legislativa e normativa della Regione,
con riferimento alla  trasparenza,  alla  qualita'  tecnica  ed  alla
fattibilita' delle disposizioni normative;
   h)   ampliare   l'efficacia   dell'informazione   e  comunicazione
istituzionale  sull'attivita'  del   Consiglio   regionale,   nonche'
l'acquisizione   delle  conoscenze,  concernenti  la  societa'  e  le
istituzioni, rilevanti per l'esercizio delle funzioni della Regione.