(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 41 del 10 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 1 1. L'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta) e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Le attribuzioni del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di pesca, nel territorio della Regione, sono assunte dall'Amministrazione regionale che le esercita a mezzo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ai sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641)".