(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                    n. 41 del 10 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'art. 1
 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi
provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento  del  Consorzio
regionale  per  la  tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in
Valle d'Aosta) e' sostituito dal seguente:
  "Art. 1. - 1. Le attribuzioni del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali in materia  di  pesca,  nel  territorio  della
Regione,  sono assunte dall'Amministrazione regionale che le esercita
a mezzo dell'Assessorato  dell'agricoltura,  forestazione  e  risorse
naturali, ai sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio
1948,  n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'art. 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio  1982,  n.    182
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della Regione Valle
d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616  e  della
normativa   relativa   agli  enti  soppressi  con  l'art.  1-bis  del
decreto-legge 18 agosto 1978,  n.  481,  convertito  nella  legge  21
ottobre 1978, n. 641)".