(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale
  della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 18 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  In  considerazione  dei  maggiori costi per oneri fiscali delle
opere assistite dai contributi  previsti  dalle  leggi  regionali  di
intervento  nelle  zone  terremotate, conseguenti alla cessazione del
beneficio dell'esenzione dall'imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui
all'articolo  40  del  decreto  legge  18  settembre  1976,  n.  648,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e
successive modificazioni ed  integrazioni,  la  spesa  ammissibile  a
contributo e' incrementata della percentuale del quattro per cento.
  2. L'aliquota percentuale indicata al comma 1 e' applicata:
   a) al costo determinato ai sensi degli articoli 46, terzo comma, e
59  della  legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive
modifiche ed integrazioni, per gli alloggi e, rispettivamente, per  i
vani   adibiti   ad  attivita'  produttiva,  nel  caso  di  opere  di
ricostruzione assistite dai contributi della citata  legge  regionale
63/1977;
   b) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato,
nel  caso  di  opere  di  riparazione e di consolidamento antisismico
degli edifici assistite dai contributi previsti rispettivamente dalle
leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 13 maggio  1988,  n.  30,  e
loro successive modificazioni ed integrazioni;
   c) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato,
nel  caso di opere assistite dai contributi previsti dall'articolo 18
della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modifiche
ed   integrazioni,   relative    al    consolidamento,    ripristino,
ricostruzione  e  nuova  costruzione  di muri di sostegno finalizzati
alla riparazione o alla ricostruzione degli edifici;
   d) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato,
nel caso di opere assistite dai contributi previsti dagli articoli 30
della legge regionale  2  maggio  1988,  n.  26,  e  81  della  legge
regionale  18 ottobre 1990, n. 50, e loro successive modificazioni ed
integrazioni, intese ad eliminare fenomeni di  infiltrazione  d'acqua
dagli  edifici  riparati  o  ricostruiti  con  i benefici delle leggi
regionali 30/1977  e  63/1977  e  loro  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  3.  L'incremento  contributivo previsto dal comma 1 e' riconosciuto
limitatamente:
   a) ai soggetti titolari dei contributi previsti dall'articolo  15,
primo  comma,  lettera a), della legge regionale 30/1977 e successive
modificazioni ed integrazioni;
   b) ai soggetti titolari dei contributi previsti dal capo III della
legge regionale 30/1977 purche' essi stessi, o i  loro  danti  causa,
occupassero l'immobile alla data degli eventi sismici;
   c)  ai  soggetti titolari dei contributi previsti dall'articolo 46
della  legge  regionale  63/1977  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni;
   d)  ai  soggetti  titolari  dei  contributi  previsti  dalla legge
regionale 30/1988;
   e) ai soggetti titolari dei contributi previsti  dall'articolo  18
della legge regionale 45/1980 e successive modifiche ed integrazioni,
purche'  finalizzati a riparare o a ricostruire edifici assistiti dai
contributi richiamati alle lettere a), b) e c);
   f) ai soggetti titolari dei contributi previsti dagli articoli  30
della  legge  regionale  26/1988 e 81 della legge regionale 50/1990 e
loro successive modificazioni ed integrazioni, purche' finalizzati ad
eliminare fenomeni di infiltrazioni di acqua dagli edifici riparati o
ricostruiti con i contributi richiamati alle lettere a), b) e c).
  4. I contributi concessi anteriormente  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni richiamate al
comma  3  possono  essere  rideterminati  applicando la maggiorazione
prevista  dal  comma  1,  su  domanda  da  presentarsi  all'autorita'
concedente  entro centoventi giorni dalla predetta data, a favore dei
beneficiari che alla  medesima  data  abbiano  in  corso  lavori  non
assistiti  dal  beneficio  dell'esenzione  IVA in forza dell'articolo
2-terdecies del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.
  5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano agli
interventi pubblici per i quali l'IVA  dovuta  per  l'esecuzione  dei
relativi  lavori  deve intendersi compresa, in via di interpretazione
autentica, nel contributo.