(Pubblicata nel 3 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 21 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica all'art. 2 della L.R. 10 settembre 1984, n. 53 1. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 10 settembre 1984, n. 53 e' cosi' sostituito: "1. I contributi sono concessi fino ai massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile. Il limite percentuale suddetto non si applica ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%".