(Pubblicata nel 3 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
        della Regione Lombardia n. 38  del 21 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
       Modifica all'art. 2 della L.R. 10 settembre 1984, n. 53
 
  1.  Il  comma  1 dell'art. 2 della L.R. 10 settembre 1984, n. 53 e'
cosi' sostituito:
  "1. I contributi sono concessi fino ai massimo del 50% della  spesa
ritenuta  ammissibile.  Il limite percentuale suddetto non si applica
ai comuni con popolazione non  superiore  ai  3.000  abitanti  ed  ai
comuni  montani  con  popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ai
quali possono essere concessi contributi fino al 90%".