(Pubblicata nel 3 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 21 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La regione promuove la riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali, conformemente ai principi di efficienza e partecipazione di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" ed alla legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali". 2. I parchi regionali vengono gestiti da enti locali e loro consorzi, ovvero da enti anche costituiti ai sensi dell'art. 48 dello statuto regionale, nei quali sia garantita la partecipazione degli enti locali. 3. Le disposizioni relative ai consorzi dei parchi si applicano anche ai consorzi delle riserve e dei monumenti naturali, salve diverse specifiche disposizioni della presente legge.