(Pubblicata nel 3 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
        della Regione Lombardia n. 38  del 21 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La regione promuove la riorganizzazione degli enti gestori delle
aree  protette  regionali,  conformemente ai principi di efficienza e
partecipazione di cui alla legge  6  dicembre  1991,  n.  394  "Legge
quadro  sulle  aree  protette"  ed  alla  legge 8 giugno 1990, n. 142
"Ordinamento delle autonomie locali".
  2. I parchi  regionali  vengono  gestiti  da  enti  locali  e  loro
consorzi, ovvero da enti anche costituiti ai sensi dell'art. 48 dello
statuto  regionale,  nei  quali sia garantita la partecipazione degli
enti locali.
  3. Le disposizioni relative ai consorzi  dei  parchi  si  applicano
anche  ai  consorzi  delle  riserve  e  dei monumenti naturali, salve
diverse specifiche disposizioni della presente legge.