(Pubblicata nel 3 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 21 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge disciplina le attivita' delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", e all'art. 2 della legge 30 maggio 1995, n. 203 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 ''Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport''", nonche' le attivita' di organizzazione di viaggi esercitati da associazioni senza scopo di lucro, sodalizi, gruppi sociali e comunita'.