(Pubblicata nel 3 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
        della Regione Lombardia n. 38  del 21 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1. La presente legge  disciplina  le  attivita'  delle  agenzie  di
viaggio  e  turismo  di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n.
217 "Legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e
la qualificazione dell'offerta turistica", e all'art. 2  della  legge
30  maggio 1995, n. 203 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 1995,  n.  97  ''Riordino  delle  funzioni  in
materia  di  turismo,  spettacolo e sport''", nonche' le attivita' di
organizzazione di viaggi esercitati da associazioni  senza  scopo  di
lucro, sodalizi, gruppi sociali e comunita'.