(Pubblicata nel 3 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 21 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralita' delle sue forme quale fondamentale espressione di liberta', di promozione umana, di autonome capacita' organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonche' di convivenza solidale, di mutualita' e di partecipazione alla vita della comunita' locale e regionale; ne riconosce altresi' il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore. 2. La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo e ne sostiene le attivita' che, rivolte sia ai soci che alla collettivita' e senza fini di lucro, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi della pari opportunita' tra uomini e donne. 3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realta' associative operanti sul territorio. 4. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le associazioni di cui alle L.R. 29 aprile 1988, n. 24 "Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi"; L.R. 1 giugno 1993, n. 16 "Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 ''Disciplina delle cooperative sociali''"; L.R. 24 luglio 1993, n. 22 "Legge regionale sul volontariato" e L.R. il novembre 1994, n. 28 "Riconoscimento del ruolo sociale delle societa' di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale". 5. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi ed agevolazioni previsti da altre leggi regionali riguardanti la medesima attivita'.