(Pubblicata nel 3 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
        della Regione Lombardia n. 38  del 21 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.   La   Regione  riconosce  e  promuove  l'associazionismo  nella
pluralita'  delle  sue  forme  quale  fondamentale   espressione   di
liberta',  di promozione umana, di autonome capacita' organizzative e
di impegno sociale e civile dei cittadini e delle  famiglie,  nonche'
di  convivenza  solidale, di mutualita' e di partecipazione alla vita
della comunita' locale e regionale; ne riconosce  altresi'  il  ruolo
nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di
settore.
  2.  La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo e ne
sostiene le attivita' che, rivolte sia ai soci che alla collettivita'
e senza fini di lucro, sono finalizzate alla realizzazione  di  scopi
sociali,  culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi
della pari opportunita' tra uomini e donne.
  3. La Regione favorisce le iniziative promosse  dagli  enti  locali
volte a qualificare e valorizzare le realta' associative operanti sul
territorio.
  4.   Sono   escluse   dall'applicazione  della  presente  legge  le
associazioni di cui alle L.R. 29 aprile 1988, n. 24  "Interventi  per
la  qualificazione  e  sostegno  del  ruolo  economico  e sociale dei
circoli cooperativi"; L.R. 1 giugno 1993, n. 16 "Attuazione dell'art.
9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 ''Disciplina delle  cooperative
sociali''";   L.R.  24  luglio  1993,  n.  22  "Legge  regionale  sul
volontariato" e L.R. il novembre  1994,  n.  28  "Riconoscimento  del
ruolo sociale delle societa' di mutuo soccorso ed interventi a tutela
del loro patrimonio storico e culturale".
  5. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con
contributi   ed   agevolazioni  previsti  da  altre  leggi  regionali
riguardanti la medesima attivita'.