(Pubblicata nel 3 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
        della Regione Lombardia n. 38  del 21 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                Soggetti aventi diritto al contributo
 
  1.  Sono  ammessi  ai  benefici di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del
D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 30
maggio  1995,  n.  204,  recante  norme  per  il  riassorbimento  dei
disavanzi  di  esercizio  dei  servizi  di  trasporto pubblico locale
riferiti al periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1993,  le  aziende  di
trasporto  pubbliche  e  private  che,  nell'anno  1993,  siano state
esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse  a  contributo
di  esercizio,  ovvero  titolari  di  concessione  di  impianto  o di
esercizio, ovvero gli enti locali  che  avessero  attivi  servizi  di
trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data.