(Pubblicata nel 3 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 21 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Soggetti aventi diritto al contributo 1. Sono ammessi ai benefici di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 204, recante norme per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale riferiti al periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1993, le aziende di trasporto pubbliche e private che, nell'anno 1993, siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero titolari di concessione di impianto o di esercizio, ovvero gli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data.