(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 63
                       del 12 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  In  attuazione  degli  articoli 3 e 34 della Costituzione ed in
conformita' ai principi della legge  2  dicembre  1991,  n.  390,  la
presente  legge  detta  norme  per  rimuovere  gli ostacoli di ordine
economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini
nell'accesso agli studi universitari, in particolare, per  consentire
ai  capaci  e  meritevoli  anche  se privi di mezzi, di raggiungere i
gradi piu' alti degli studi.
  2. Il diritto allo studio universitario e' attuato  in  conformita'
agli  obiettivi  della  programmazione  nazionale  e  regionale,  nel
rispetto  del  pluralismo  delle  istituzioni   e   degli   indirizzi
culturali.
  3.  La  Regione,  le  universita',  gli istituti universitari e gli
istituti superiori di  grado  universitario  collaborano  nell'ambito
delle  proprie competenze istituzionali per la migliore realizzazione
delle finalita' di cui alla presente legge.