(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 48
                       del 28 settembre 1996)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
  Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione;
  Viste  le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978,
n. 2 e successive integrazioni e modifiche;
  Visto il decreto del Presidente  della  Regione  7  febbraio  1996,
registrato  alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. n. 1 Atti
del Governo, fg. n. 75;
  Udito il Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione
siciliana  che  si  e' espresso nella adunanza del 16 aprile 1996 con
parere n.  216/96;
  Vista la deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 1996, n.
26, che approva la modifica al regolamento  di  attuazione  dell'art.
3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
 
  1. L'art. 5, comma 4, e' sostituito dal seguente testo: "Tranne che
nei  casi  di  partecipazione  azionaria  diretta  della  Gepi S.p.a.
ovvero della Nova S.p.a., ai sensi dell'art. 4 del  D.L.  31  gennaio
1995, n. 26, convertito con legge 29 marzo 1995, n. 95 e dell'art.  3
della  legge  regionale 23 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche,
l'atto costitutivo  o  l'Assemblea  dei  soci  possono  prevedere  il
conferimento della delega di cui all'art. 2381 del codice civile solo
ad  un membro nominato dall'Amministrazione pubblica o da un comitato
in cui i membri nominati  dall'Amministrazione  pubblica  abbiano  un
peso proporzionato alla partecipazione azionaria di essa".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
   Palermo, 13 maggio 1996
                              GRAZIANO