(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 48 del 28 settembre 1996) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive integrazioni e modifiche; Visto il decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. n. 1 Atti del Governo, fg. n. 75; Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che si e' espresso nella adunanza del 16 aprile 1996 con parere n. 216/96; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 1996, n. 26, che approva la modifica al regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 5, comma 4, e' sostituito dal seguente testo: "Tranne che nei casi di partecipazione azionaria diretta della Gepi S.p.a. ovvero della Nova S.p.a., ai sensi dell'art. 4 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con legge 29 marzo 1995, n. 95 e dell'art. 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche, l'atto costitutivo o l'Assemblea dei soci possono prevedere il conferimento della delega di cui all'art. 2381 del codice civile solo ad un membro nominato dall'Amministrazione pubblica o da un comitato in cui i membri nominati dall'Amministrazione pubblica abbiano un peso proporzionato alla partecipazione azionaria di essa". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Palermo, 13 maggio 1996 GRAZIANO