(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19
                       del 25 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                    Sostituzione dell'articolo 3
 
  1.  L'articolo  3  della  legge  regionale  6 settembre 1984 n. 46,
(tutela sanitaria delle attivita' sportive),  come  modificata  dalla
legge regionale 8 maggio 1985, n. 38, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  3  (Funzioni  della  Regione).  -  La  Regione nella materia
oggetto della presente legge:
   a)  esercita  le  funzioni  programmatorie  e   di   indirizzo   e
coordinamento  previste dal titolo III della legge regionale 8 agosto
1994 n. 42 (disciplina delle Unita' Sanitarie Locali e delle  Aziende
ospedaliere  del  Servizio  Sanitario  Regionale  in  attuazione  dei
decreti legislativi n. 502 del 30  dicembre  1992  e  n.  517  del  7
dicembre 1993);
   b)  promuove  l'aggiornamento  professionale  del  personale delle
aziende sanitarie in collaborazione con l'Universita', la Federazione
regionale degli Ordini dei Medici e la  Federazione  medico  sportiva
italiana;
   c)  provvede agli accertamenti ed alle certificazioni di idoneita'
a seguito di ricorso avverso  i  giudizi  di  non  idoneita'  per  la
pratica  di  attivita'  sportivo-agonistiche  di  cui all'articolo 1,
secondo comma, lettera f) della presente legge;
   d)  istituisce  un  osservatorio  epidemiologico  regionale  delle
condizioni  fisiopatologiche  che attengono alla pratica sportiva con
particolare riferimento alle patologie  che,  precludono  l'esercizio
dell'attivita' sportiva agonistica o che da questa conseguono.
  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui al primo comma nonche' per
l'esame   di   problemi   di   carattere   scientifico,    educativo,
tecnico-organizzativo  connessi  all'attivita'  motoria  e sportiva e
alla tutela sanitaria  delle  attivita'  sportive,  la  Regione  puo'
avvalersi  dell'apporto  dell'Universita' degli Studi di Genova sulla
base di specifici protocolli di intesa".