(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 25 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Sostituzione dell'articolo 3 1. L'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1984 n. 46, (tutela sanitaria delle attivita' sportive), come modificata dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 38, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Funzioni della Regione). - La Regione nella materia oggetto della presente legge: a) esercita le funzioni programmatorie e di indirizzo e coordinamento previste dal titolo III della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993); b) promuove l'aggiornamento professionale del personale delle aziende sanitarie in collaborazione con l'Universita', la Federazione regionale degli Ordini dei Medici e la Federazione medico sportiva italiana; c) provvede agli accertamenti ed alle certificazioni di idoneita' a seguito di ricorso avverso i giudizi di non idoneita' per la pratica di attivita' sportivo-agonistiche di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera f) della presente legge; d) istituisce un osservatorio epidemiologico regionale delle condizioni fisiopatologiche che attengono alla pratica sportiva con particolare riferimento alle patologie che, precludono l'esercizio dell'attivita' sportiva agonistica o che da questa conseguono. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma nonche' per l'esame di problemi di carattere scientifico, educativo, tecnico-organizzativo connessi all'attivita' motoria e sportiva e alla tutela sanitaria delle attivita' sportive, la Regione puo' avvalersi dell'apporto dell'Universita' degli Studi di Genova sulla base di specifici protocolli di intesa".