(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19
                       del 25 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
          Proroga del termine di cui all'articolo 7 comma 4
                    della legge regionale 20/1991
 
  1.  Il  termine di cui all'articolo 7 comma 4 della legge regionale
21 agosto 1991, n. 20  (riordino  delle  competenze  per  l'esercizio
delle  funzioni amministrative in materia di bellezze naturali), come
modificato dall'articolo 3 della legge regionale 13  settembre  1994,
n. 51 (modifiche alla legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 "Riordino
delle  competenze  per  l'esercizio  delle funzioni amministrative in
materia di bellezze naturali"), e' prorogato di due anni.