(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 25 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Proroga del termine di cui all'articolo 7 comma 4 della legge regionale 20/1991 1. Il termine di cui all'articolo 7 comma 4 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 51 (modifiche alla legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 "Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali"), e' prorogato di due anni.