(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 78
                         del 19 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1
        Modifica art. 1 legge regionale 13 agosto 1993, n. 17
 
  1. I commi 1, 2 e 3, fino alla quarta alinea, della legge regionale
13 agosto 1993, n. 17 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  La  presente  legge  definisce l'organizzazione dei servizi di
raccolta dei rifiuti da parte dei Comuni singoli o associati, secondo
i principi della raccolta differenziata dei materiali suscettibili al
riuso sia pre che post-consumo, nonche' dei  servizi  di  smaltimento
dei  rifiuti  urbani  e  dei  fanghi  derivanti dalla depurazione dei
liquami urbani, in conformita' della legge 29 ottobre 1987, n. 441  e
delle   indicazioni  contenute  nel  piano  regionale  approvato  con
deliberazione del Consiglio regionale della  Puglia  n.  251  del  30
giugno  1993  e  dei successivi provvedimenti di modifica o revisione
dello stesso.
  2. I rifiuti oggetto della presente legge sono quelli definiti  dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915,
che recepisce il dettato della direttiva CEE n. 74/442 del 15  luglio
1975, modificata con direttive n. 91/156 del 18 marzo 1991, n. 76/403
e  n. 78/319 del 20 maggio 1978. Il piano regionale di cui al comma 1
procede altresi'  alla  concreta  attuazione  dei  principi  generali
dettati  dal  citato  D.P.R.  n.  915  del  1982,  che  prevedono che
l'attivita'  di  smaltimento   deve   garantire   la   salute   della
collettivita'  e  del singolo, costituendo atto di pubblico interesse
la  salvaguardia  dell'ambiente,  del  paesaggio,  della   salubrita'
dell'area,  della  flora,  della  fauna, del suolo e del sottosuolo e
conferisce competenza obbligatoria dei Comuni,  in  forma  singola  o
associata,  nelle scelte attuative del piano in materia di promozione
dei sistemi per il recupero, il trattamento e  il  riciclaggio  e  di
disciplina delle autorizzazioni, contratti e gestioni delle attivita'
economiche e di impresa necessarie.
  3. Il piano regionale comprende:
   l'analisi  statistica  dei rifiuti classificati a norma del D.P.R.
n.915 del 1982, con relativa previsione di sviluppo;
   l'analisi delle piu' adeguate e affidabili tecnologie e sistemi di
smaltimento dei rifiuti urbani;
   i criteri generali per l'organizzazione dei  servizi  di  raccolta
differenziata  di  competenza  comunale  o di Consorzi di comuni, con
particolare riferimento alla regolamentazione dei servizi di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti  speciali  assimilabili
nei diversi ambiti del territorio regionale;
   la  definizione  del modello organizzativo dei servizi di raccolta
differenziata,   cernita,   stoccaggio,   trasformazione,   recupero,
smaltimento  finale  dei  rifiuti  nei  diversi ambiti del territorio
regionale,  con  l'individuazione  dei  bacini  di  utenza  e   della
tipologia degli impianti".