(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 19 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica art. 1 legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 1. I commi 1, 2 e 3, fino alla quarta alinea, della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 sono sostituiti dai seguenti: "1. La presente legge definisce l'organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti da parte dei Comuni singoli o associati, secondo i principi della raccolta differenziata dei materiali suscettibili al riuso sia pre che post-consumo, nonche' dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani, in conformita' della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e delle indicazioni contenute nel piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Puglia n. 251 del 30 giugno 1993 e dei successivi provvedimenti di modifica o revisione dello stesso. 2. I rifiuti oggetto della presente legge sono quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che recepisce il dettato della direttiva CEE n. 74/442 del 15 luglio 1975, modificata con direttive n. 91/156 del 18 marzo 1991, n. 76/403 e n. 78/319 del 20 maggio 1978. Il piano regionale di cui al comma 1 procede altresi' alla concreta attuazione dei principi generali dettati dal citato D.P.R. n. 915 del 1982, che prevedono che l'attivita' di smaltimento deve garantire la salute della collettivita' e del singolo, costituendo atto di pubblico interesse la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio, della salubrita' dell'area, della flora, della fauna, del suolo e del sottosuolo e conferisce competenza obbligatoria dei Comuni, in forma singola o associata, nelle scelte attuative del piano in materia di promozione dei sistemi per il recupero, il trattamento e il riciclaggio e di disciplina delle autorizzazioni, contratti e gestioni delle attivita' economiche e di impresa necessarie. 3. Il piano regionale comprende: l'analisi statistica dei rifiuti classificati a norma del D.P.R. n.915 del 1982, con relativa previsione di sviluppo; l'analisi delle piu' adeguate e affidabili tecnologie e sistemi di smaltimento dei rifiuti urbani; i criteri generali per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata di competenza comunale o di Consorzi di comuni, con particolare riferimento alla regolamentazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili nei diversi ambiti del territorio regionale; la definizione del modello organizzativo dei servizi di raccolta differenziata, cernita, stoccaggio, trasformazione, recupero, smaltimento finale dei rifiuti nei diversi ambiti del territorio regionale, con l'individuazione dei bacini di utenza e della tipologia degli impianti".