(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 7 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sanzioni amministrative 1. La Regione Puglia, in esecuzine dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623, approva le sanzioni amministrative di seguito indicate: a) da lire 150 mila a lire 900 mila a chiunque procuri agli animali sofferenze e dolori inutili in violazione dell'art. 6 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell'art. 3, comma 2, dell'art. 4, comma 2, dell'art. 7, comm1 2, 3 e 8, della convenzione sulla protezione degli animali da macello; b) da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'art. 5 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'art. 3, comma 1, dall'art. 4, comma 1, dall'art. 6, dall'art. 7, commi 1, 4, 5, 6 e 7, dall'art. 8 e dall'art. 9 della convenzione sulla produzione degli animali da macello; c) da lire 700 mila a lire 4 milioni 200 mila a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la liberta' di movimenti e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati dall'art. 4, comma 3 e dagli artt. 5, 12, 13, 14, 15 e 16 della convenzione sulla protezione degli animali da macello. 2. Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma saranno riscosse dalla Regione con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 31 luglio 1996 DISTASO