(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 7 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 e' aggiunto il seguente comma: "4. L'Assessorato regionale alla sanita', sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12, puo' concedere, previo parere motivato del Servizio veterinario della Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all'art. 13 che dispongano di strutture idonee". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 31 luglio 1996 DISTASO