(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86
                         del 7 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. All'art. 19 della legge  regionale  3  aprile  1995,  n.  12  e'
aggiunto il seguente comma:
  "4.  L'Assessorato  regionale  alla sanita', sentita la Commissione
regionale di cui all'art. 12, puo' concedere, previo parere  motivato
del  Servizio  veterinario  della  Azienda  unita'  sanitaria  locale
competente per territorio, una  proroga  alle  convenzioni  esistenti
sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni
di cui all'art. 13 che dispongano di strutture idonee".
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 31 luglio 1996
                               DISTASO