(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86
                         del 7 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  In  sede  di  revisione  ordinaria  della pianta organica delle
farmacie e quando risultino intervenuti sostanziali  mutamenti  della
popolazione del Comune o dell'area metropolitana, la Giunta regionale
individua,  delimitandole,  nuove  zone da riservare al trasferimento
delle   farmacie   esistenti   nello   stesso   ambito   comunale   o
metropolitano, fermo restando il rapporto farmacie/abitanti stabilito
dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
  2.  In  caso  di mancato espletamento delle procedure relative alla
revisione ordinaria di cui al comma 1, entro  il  31  dicembre  degli
anni pari, il Presidente della Giunta regionale provvede, entro e non
oltre  i  trenta  giorni successivi, alla nomina di un commissario ad
acta.
  3. Le zone individuate dalla Regione, o dal  commissario  ad  acta,
possono  essere  assegnate  a  seguito  di  un  concorso riservato ai
titolari di farmacia o loro aventi diritto  del  Comune  o  dell'area
metropolitana  o  a  seguito  di  domanda  presentata  da  un singolo
titolare o suo avente diritto.