(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 7 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. In sede di revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie e quando risultino intervenuti sostanziali mutamenti della popolazione del Comune o dell'area metropolitana, la Giunta regionale individua, delimitandole, nuove zone da riservare al trasferimento delle farmacie esistenti nello stesso ambito comunale o metropolitano, fermo restando il rapporto farmacie/abitanti stabilito dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362. 2. In caso di mancato espletamento delle procedure relative alla revisione ordinaria di cui al comma 1, entro il 31 dicembre degli anni pari, il Presidente della Giunta regionale provvede, entro e non oltre i trenta giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta. 3. Le zone individuate dalla Regione, o dal commissario ad acta, possono essere assegnate a seguito di un concorso riservato ai titolari di farmacia o loro aventi diritto del Comune o dell'area metropolitana o a seguito di domanda presentata da un singolo titolare o suo avente diritto.