(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86
                         del 7 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1993, n.
27, dopo le parole  "sedi  operative",  sono  aggiunte  le  seguenti:
"Tale  autorizzazione  deve  essere  rilasciata  entro novanta giorni
dalla data di ricezione della  documentazione  gia'  istruita  presso
l'Assessorato competente".
  2.  All'art.  2, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1993 sono
apportate le seguenti modifiche:
  - la lettera a) viene cosi' sostituita:
   "a) in caso di  ente,  societa',  organizzazione  e  associazione,
dell'atto  costitutivo  e dello Statuto, nonche', ove prevista, dalla
dimostrazione di iscrizione in pubblici registri; in  caso  di  ditte
individuali, della dichiarazione di impegno a esibire, entro sessanta
giorni dalla data di notifica di autorizzazione regionale finalizzata
al   solo   titolo   della   iscrizione  nei  pubblici  registri,  la
certificazione di avvenuta iscrizione presso la Camera  di  commercio
per l'attivita' di trasporto infermi e feriti";
  - la lettera d) viene cosi' sostituita:
   "d)  dell'elenco  dei  mezzi  adibiti al trasporto con descrizione
degli stessi e delle caratteristiche tecniche del tipo e  del  numero
di  telaio  o  di  targa  e  della  titolarita'  ovvero  del  tipo di
disponibilita'; della dichiarazione, per i mezzi non ancora provvisti
di targa, di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla  data  di
notifica  di  autorizzazione  regionale finalizzata al solo titolo di
rilascio della targa da  parte  del  competente  ufficio  provinciale
della  motorizzazione civile e trasporti in concessione, il documento
di circolazione comprovante l'avvenuta assegnazione della targa";
  - la lettera f) viene cosi' sostituita:
   "f) dell'indicazione del medico responsabile e della dichiarazione
di accettazione dell'incarico da parte dello stesso";
  - la lettera g) viene cosi' sostituita:
   "g)  delle indicazioni degli altri medici, del personale sanitario
infermieristico e di quello addetto alla guida e ausiliario,  con  la
specificazione del tipo di rapporto di impiego o di volontariato, con
le dichiarazioni di ciascuno di accettazione".
  3.  Il  comma  4  dell'art.  3 della legge regionale n. 27 del 1993
viene cosi' costituito:
  "4. A ciascun mezzo di soccorso di base  sono  addetti  almeno  due
guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche
con funzione di barelliere, e da un infermiere".
  4.  All'art. 3 della legge regionale n. 27 del 1993 sono aggiunti i
seguenti comma:
  "5. A ciascun mezzo di  soccorso  specializzato  per  rianimazione,
assistenza neonatale e cardiologica sono addetti almeno due guidatori
in  possesso  dei  requisiti  previsti  per  la conduzione, anche con
funzione di barelliere, da un infermiere e da un medico".
  6. Il personale sanitario medico e infermieristico addetto al mezzo
di soccorso a partire dal 1 luglio 1997 deve essere in  possesso  dei
seguenti requisiti:
   a) il personale sanitario infermieristico deve essere provvisto di
specifico  addestramento  alle manovre di primo soccorso, documentato
dalla  frequenza  e  superamento  di  apposito  corso  di  formazione
sanitaria   svolto  dalle  Unita'  sanitarie  locali,  dalle  Aziende
ospedaliere o dalle Associazioni di volontariato con esame  finale  e
sulla   base  di  un  protocollo  formativo  approvato  dalla  Giunta
regionale;
   b) il personale sanitario medico deve essere munito dell'attestato
di frequenza  e  superamento  di  appositi  corsi  con  esame  finale
teorico-pratico  organizzati  dalle  Unita'  sanitarie  locali, dalle
Aziende ospedaliere sulla base di un protocollo  formativo  approvato
dalla  Giunta  regionale,  sentita  la  Federazione  degli Ordini dei
medici.
  7. Il personale sanitario infermieristico puo' essere sostituito da
soccorritori  con  specifico  addestramento  alle  manovre  di  primo
soccorso  documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso
di cui al comma 5, lettera a).
  8. Al personale sanitario,  medico  e  infermieristico  che  svolge
attivita'  di  volontariato  collegata  ai mezzi di soccorso e per un
periodo  non  inferiore  a  un  semestre  e'   rilasciato   attestato
professionale   dal   legale   rappresentante   dell'Associazione  di
volontariato".
  5. All'art. 8 della legge regionale n. 27 del 1993 e'  aggiunto  il
seguente comma:
  "2.  La  tassa  sulle  concessioni  regionali  non  si applica alle
organizzazioni di volontariato riconosciuta ai sensi della  legge  11
agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11".
  6.  L'allegato "A" della legge regionale n. 27 del 1993 viene cosi'
modificato:
  "1. Mezzo per il trasporto autoambulanza di tipo B.
  Il mezzo di detta classificazione dovra' possedere una  carrozzeria
a struttura portante completamente metallica.
  La  cabina  di  guida  dovra'  essere  separata  dal  compartimento
sanitario a mezzo di parete divisoria fornita di cristallo scorrevole
di  sicurezza  smerigliato  e  dovra'  avere  la  predisposizione  di
attacchi  per  la  installazione di radiotelefono e relativa antenna;
dovra' altresi'  avere  l'estintore  al  lato  opposto  della  guida,
nonche' sei torce di segnalazione a mano per nebbia.
  Sul tetto del mezzo devono essere sistemati due fari portanti blu e
una sirena.
  Il compartimento sanitario dovra' possedere:
   1) buona illuminazione artificiale;
   2) pareti fonoassorbenti e isotermiche;
   3)  impianto  di aereazione e riscaldamento con elettroventilatore
indipendente dalla cabina di guida;
   4) cristalli smerigliati;
   5) padiglioni e pareti  interne  rivestite  in  laminato  plastico
lavabili e disinfettabili;
   6) altezza minima dal pavimento al tetto di cm. 150;
   7) contenitore per aghi usati e rifiuti sanitari;
   8)   armadietto   di   servizio  per  biancheria  con  contenitore
asportabile per acqua, ricoperto in laminato plastico;
   9) armadietto di servizio per la conservazione  della  biancheria,
ricoperto in laminato plastico;
   10) armadietto per stecche di irrigidimento, ricoperto in laminato
plastico;
   11)  armadietto  contro  parete  divisoria  per la sistemazione di
medicinali e bombole di ossigeno terapeutico, con la parete superiore
delimitata da  una  cornice  per  piano  di  appoggio,  ricoperta  in
laminato plastico;
   12) presa per ossigeno terapeutico con umidificatore;
   13) alloggiamento contenente una bombola di ossigeno amovibile;
   14)   almeno   due  sedili  per  accompagnatori,  con  cinghia  di
sicurezza,  di  cui  uno  ribaltabile  contro  parere  divisoria   in
posizione  di facile accessibilita' alla strumentazione di soccorso e
munito di appoggiatesta regolabile e braccioli;
   15) guide di scorrimento per barelle con dispositivo di  fissaggio
incorporato;
   16)  gancio  di  fissaggio con sicurezza per recipienti da terapia
infusionale, applicato al centro del tetto;
   17) barella a rotelle scorrevoli;
   18) barella in tela con sei manici;
   19)  borsa  portatile,  con  la  seguente  dotazione  in  custodia
all'infermiere di bordo:
    a) alcool denaturato;
    b) laccio emostatico;
    c) laccio emostatico di Bismarch;
    d) forbici;
    e) siringhe monouso da 5 cc. e da 10 cc.;
    f) pinze di Klemmer;
    g) bende - garza 5 x 5 cm e 5 x 10 cm;
    h) cerotto da 5 x 5 cm;
    i) cotone idrofilo;
    l) farmaci di pronto soccorso;
   20) strumenti per primo intervento:
    a) pallone AMBU per adulti e pediatrico;
    b) sfigmomanometro e bracciale;
    c) fonendoscopio;
    d) cannule orofaringee;
    e) aspiratore a pedale.
  2. Mezzo di soccorso autoambulanza di tipo A.
  La dimensione minima del compartimento sanitario, con esclusione di
attrezzature  e  arredi, deve avere una capacita' non inferiore a sei
mc.
  Il mezzo, oltre ai requisiti di cui sub 1.,  dovra'  essere  dotato
della seguente attrezzatura cosi' distinta:
  Cabina di guida
   a) attacco esterno per ossigeno con metri 20 di tubo di raccordo;
   b)  faro  ad  alta  intensita',  fissato sul tetto della cabina di
guida, con comando interno;
   c) due maschere antigas a visione totale;
   d) due segnalatori portatili a batteria per delimitazione zona  di
operazione, lampeggianti a luce arancione;
   e)  borsa  contenente attrezzi per il taglio di lamiere, guanti di
protezione dal fuoco, cavo di fibra tessile lungo metri 30, bracciali
e bretelle fosforescenti.
  Compartimento sanitario
   a)  monitor  cardiologico   con   defibrillatore   asportabile   e
funzionante anche con batterie autonome;
   b) respiratore automatico, a pressione e volume regolabili;
   c) impianto di ossigenoterapia centralizzato;
   d) maschere per ossigenoterapia;
   e) sondini nasogastrici per aspirazionc;
   f) sete per intubazione endotracheale con laringoscopio;
   g) set per tracheostomia;
   h) barella a cucchiaio;
   i) collari cervicali di varie misure;
   l) steccobende per immobilizzazione;
   m) set di piccolo strumento chirurgico, in confezione sterile;
   n) aghi cannula di diverso calibro;
   o)  soluzioni per infusione: fisiologica, glucosata, al 5%, plasma
- expander e polisalina;
   p) farmaci specifici per le piu' comuni situazioni di urgenza".
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione  Puglia.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 5 agosto 1996
                               DISTASO