(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 7 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. I termini del 30 giugno 1996 e del 31 marzo 1996, previsto dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 sono prorogati rispettivavente al 30 novembre 1996 e al 30 settembre 1996. 2. Sono nulli gli eventuali atti o provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37. 3. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione del comma 1, stimata in lire 2,5 miliardi, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio previsione per l'esercizio finanziario 1996: (Omissis). La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 5 agosto 1996 DISTASO