(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 20 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione dell'Albo regionale degli enti ausiliari 1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale e l'azione svolta dagli organismi del privato-sociale configurati quali enti ausiliari previsti dall'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo; ne promuove percio' lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di prevenzione del disagio psico-sociale, di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti. 2. A tal fine istituisce, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 309/1990, l'Albo regionale degli enti ausiliari che, senza fini di lucro, operano con una o piu' sedi operative ubicate nel territorio regionale per la realizzazione di programmi preventivi, terapeutico-riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo di soggetti tossicodipendenti. 3. Ogni singola sede operativa, intesa come organizzazione di personale, beni e attrezzature finalizzate allo svolgimento di una o piu' fasi dei programmi suddetti, deve essere iscritta all'Albo ancorche' facente capo a un unico Ente ausiliario. 4. Le sedi operative possono essere: a) residenziali quando svolgono i programmi di cui al comma 2 con ospitalita' e attivita' disimpegnate nel corso dell'intera giornata; b) semi-residenziali quando l'ospitalita' e le attivita' sono svolte per almeno otto ore al giorno e per non meno di cinque giorni alla settimana; c) territoriali ovvero operanti con modalita' diverse da quelle residenziali o semi-residenziali, con prevalenza di interventi a carattere preventivo, accoglienza, autoaiuto, ascolto, orientamento, reinserimento sociale, intra ed extra-moenia, all'interno di progetti definiti e coordinati, d'intesa col SERT competente territorialmente.