(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101
                       del 20 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Istituzione dell'Albo regionale degli enti ausiliari
 
  1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale e l'azione  svolta
dagli  organismi del privato-sociale configurati quali enti ausiliari
previsti dall'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica  9
ottobre  1990,  n.  309,  in  quanto  espressione  di partecipazione,
solidarieta'  e  pluralismo;  ne   promuove   percio'   lo   sviluppo
salvaguardandone l'autonomia e favorendone l'apporto originale per il
conseguimento    delle   finalita'   di   prevenzione   del   disagio
psico-sociale, di assistenza, cura,  riabilitazione  e  reinserimento
dei tossicodipendenti.
  2.  A  tal  fine  istituisce,  ai  sensi  dell'art.  116 del D.P.R.
309/1990, l'Albo regionale degli enti ausiliari che,  senza  fini  di
lucro,  operano  con una o piu' sedi operative ubicate nel territorio
regionale   per   la   realizzazione   di    programmi    preventivi,
terapeutico-riabilitativi  e  di  reinserimento  socio-lavorativo  di
soggetti tossicodipendenti.
  3. Ogni singola  sede  operativa,  intesa  come  organizzazione  di
personale,  beni e attrezzature finalizzate allo svolgimento di una o
piu' fasi dei  programmi  suddetti,  deve  essere  iscritta  all'Albo
ancorche' facente capo a un unico Ente ausiliario.
  4. Le sedi operative possono essere:
   a)  residenziali quando svolgono i programmi di cui al comma 2 con
ospitalita' e attivita' disimpegnate nel corso dell'intera giornata;
   b) semi-residenziali quando  l'ospitalita'  e  le  attivita'  sono
svolte  per almeno otto ore al giorno e per non meno di cinque giorni
alla settimana;
   c) territoriali ovvero operanti con modalita'  diverse  da  quelle
residenziali  o  semi-residenziali,  con  prevalenza  di interventi a
carattere preventivo, accoglienza, autoaiuto, ascolto,  orientamento,
reinserimento sociale, intra ed extra-moenia, all'interno di progetti
definiti e coordinati, d'intesa col SERT competente territorialmente.