(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneton. 91
                        dell'11 ottobre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  periodo  di validita' della classificazione delle strutture
ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  1  della legge regionale 3 maggio 1988, n.
24, gia' prorogato al 31  dicembre  1994  dalla  legge  regionale  12
agosto  1993,  n.  37,  al  31 dicembre 1995 dalla legge regionale 14
settembre 1994, n. 38, e al 31 dicembre 1996 dall'articolo  12  dalla
legge  regionale  7 settembre 1995, n. 41, e' ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 1997. Conseguentemente, il termine di cui al  comma  1
dell'articolo 5 e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997.