(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneton. 91 dell'11 ottobre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il periodo di validita' della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, gia' prorogato al 31 dicembre 1994 dalla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37, al 31 dicembre 1995 dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 38, e al 31 dicembre 1996 dall'articolo 12 dalla legge regionale 7 settembre 1995, n. 41, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997. Conseguentemente, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997.