(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. La Regione Abruzzo, in armonia con le linee programmatiche regionali di sviluppo, interviene a sostegno dei concessionari, pubblici e privati, di trasporto pubblico di persone a mezzo di impianti funiviari con l'erogazione di finanziamenti per la riqualilicazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita, per l'incentivazione dell'economia montana legata al turismo invernale.