(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 23 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La   Regione  Abruzzo,  in  armonia  con  le  linee  programmatiche
regionali di  sviluppo,  interviene  a  sostegno  dei  concessionari,
pubblici  e  privati,  di  trasporto  pubblico  di persone a mezzo di
impianti  funiviari  con  l'erogazione  di   finanziamenti   per   la
riqualilicazione,  il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di
risalita,  per  l'incentivazione  dell'economia  montana  legata   al
turismo invernale.