(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 23 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.   La   Regione  Abruzzo  promuove  l'integrazione  funzionale  e
l'interscambio tra modi e linee  diverse  di  trasporto  pubblico  di
persone, per favorire la circolazione e la mobilita', perseguendo nel
comtempo obiettivi di razionalizzazione dalla spesa.
  2.  A  tal  fine  stabilisce,  in  attesa della riforma della legge
regionale sul trasporto pubblico locale, intese con le Ferrovie dello
Stato  S.p.A.  e  con  la  Gestione  Governativa  Ferrovia  Adriatica
Sangritana per la integrazione e il coordinamento degli orari e delle
tariffe,  per  fasi  ed  anche  per  specifici  ambiti  territoriali,
evitando interferenze tra i due sistemi di trasporto.