(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Abruzzo promuove l'integrazione funzionale e l'interscambio tra modi e linee diverse di trasporto pubblico di persone, per favorire la circolazione e la mobilita', perseguendo nel comtempo obiettivi di razionalizzazione dalla spesa. 2. A tal fine stabilisce, in attesa della riforma della legge regionale sul trasporto pubblico locale, intese con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e con la Gestione Governativa Ferrovia Adriatica Sangritana per la integrazione e il coordinamento degli orari e delle tariffe, per fasi ed anche per specifici ambiti territoriali, evitando interferenze tra i due sistemi di trasporto.