(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. La Regione Abruzzo approva le finalita' dello I.A.S.P.A.D. a cui ha aderito con la L.R. 11 aprile 1990, n. 38 ed al quale concede, nell'esercizio finanziario 1995, un contributo di lire 50.000.000 da erogare con atto della Giunta regionale. L'Istituto e' tenuto a presentare al Presidente della Giunta, entro il 30 giugno 1995, una dettagliata relazione sull'utilizzo del contributo ricevuto. La mancata presentazione della relazione nei tempi prescritti, come pure l'irregolare destinazione della somma, comporta la revoca da parte della Giunta regionale del contributo concesso e la sua restituzione.