(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 23 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La Regione Abruzzo approva le finalita' dello I.A.S.P.A.D. a cui ha
aderito  con  la  L.R.  11  aprile  1990,  n. 38 ed al quale concede,
nell'esercizio finanziario 1995, un contributo di lire 50.000.000  da
erogare con atto della Giunta regionale.
L'Istituto  e'  tenuto a presentare al Presidente della Giunta, entro
il 30  giugno  1995,  una  dettagliata  relazione  sull'utilizzo  del
contributo ricevuto.
  La mancata presentazione della relazione nei tempi prescritti, come
pure  l'irregolare  destinazione  della  somma, comporta la revoca da
parte della  Giunta  regionale  del  contributo  concesso  e  la  sua
restituzione.