(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 23 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  La  Regione Abruzzo, limitatamente all'anno 1995, interviene con un
contributo di L. 200.000.000 in favore delle Societa' ed Associazioni
Sportive abruzzesi affiliate o aderenti a  Federazioni  Sportive  del
CONI,  impegnate  ed  operanti durante l'intero anno 1995 nei massimi
livelli non professionistici delle rispettive serie "A1".
  Le  Societa'  ed  Associazioni   Sportive   affiliate   alla   FISD
(Federazione  Italiana  Sport  Disabili) e militanti nelle rispettive
serie "Al" non possono accedere ai benefici previsti  dalla  presente
legge   in   quanto  usufruiscono  della  riserva  di  L.  60.000.000
contemplata dalla L.R. 14 settembre 1994, n. 65.