(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. Finalita' La Regione Abruzzo, limitatamente all'anno 1995, interviene con un contributo di L. 200.000.000 in favore delle Societa' ed Associazioni Sportive abruzzesi affiliate o aderenti a Federazioni Sportive del CONI, impegnate ed operanti durante l'intero anno 1995 nei massimi livelli non professionistici delle rispettive serie "A1". Le Societa' ed Associazioni Sportive affiliate alla FISD (Federazione Italiana Sport Disabili) e militanti nelle rispettive serie "Al" non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge in quanto usufruiscono della riserva di L. 60.000.000 contemplata dalla L.R. 14 settembre 1994, n. 65.