(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 23 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il fine del presente atto normativo e' quello di  dare  concreto
riconoscimento   ai   maggiori   risultati   conseguiti  sul  terreno
dell'assistenza,  attraverso  l'apporto  fornito  dalla  Facolta'  di
Medicina  della  Universita'  D'Annunzio di Chieti, nell'ambito della
attivita' dispiegata da quest'ultima secondo le linee tracciate dalla
Convenzione stipulata in data 2 maggio 1990 con la Regione Abruzzo.