(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. 1. Il fine del presente atto normativo e' quello di dare concreto riconoscimento ai maggiori risultati conseguiti sul terreno dell'assistenza, attraverso l'apporto fornito dalla Facolta' di Medicina della Universita' D'Annunzio di Chieti, nell'ambito della attivita' dispiegata da quest'ultima secondo le linee tracciate dalla Convenzione stipulata in data 2 maggio 1990 con la Regione Abruzzo.