(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 23 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'articolo 8, punto 5, della  L.R.  10  settembre  1993,  n.  56,
concernente:    "Nuove  norme  in materia di promozione culturale" e'
aggiunto il seguente comma:
  "5-bis  Non  possono  altresi'  far  parte  del  Comitato   tecnico
scientifico:    i  Presidenti  e  gli Assessori delle Amministrazioni
Provinciali, i Sindaci e gli  Assessori  dei  Comuni,  i  membri  dei
Consigli  di Amministrazione, dei consigli direttivi, dei collegi dei
revisori dei conti di Enti, Istituzioni e Associazioni culturali  che
beneficiano  comunque  di  contributi derivanti da leggi regionali in
materia di promozione culturale, e tutti coloro che hanno con essi un
rapporto, anche se non continuativo, di  lavoro,  di  consulenza,  di
prestazione di servizi".