(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. All'articolo 8, punto 5, della L.R. 10 settembre 1993, n. 56, concernente: "Nuove norme in materia di promozione culturale" e' aggiunto il seguente comma: "5-bis Non possono altresi' far parte del Comitato tecnico scientifico: i Presidenti e gli Assessori delle Amministrazioni Provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni, i membri dei Consigli di Amministrazione, dei consigli direttivi, dei collegi dei revisori dei conti di Enti, Istituzioni e Associazioni culturali che beneficiano comunque di contributi derivanti da leggi regionali in materia di promozione culturale, e tutti coloro che hanno con essi un rapporto, anche se non continuativo, di lavoro, di consulenza, di prestazione di servizi".