(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli obiettivi di sviluppo della comunita' regionale, favorisce le iniziative assunte dagli enti locali per la realizzazione di servizi di informazione, orientamento ed assistenza tecnica volti all'incremento dell'occupazione in generale ed all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in particolare. A tale scopo la Regione concede contributi ad enti locali o ad associazioni e consorzi di enti locali, costituiti ai sensi della legge nazionale n. 142/90, che attivino progetti finalizzati agli obiettivi di cui al comma precedente.