(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 23 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La  Regione  Abruzzo, nell'ambito degli obiettivi di sviluppo della
comunita' regionale,  favorisce  le  iniziative  assunte  dagli  enti
locali  per la realizzazione di servizi di informazione, orientamento
ed  assistenza  tecnica  volti  all'incremento  dell'occupazione   in
generale  ed  all'inserimento  dei  giovani  nel  mondo del lavoro in
particolare.
  A tale scopo la Regione concede contributi  ad  enti  locali  o  ad
associazioni  e  consorzi  di  enti locali, costituiti ai sensi della
legge nazionale n. 142/90, che  attivino  progetti  finalizzati  agli
obiettivi di cui al comma precedente.