(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 23 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La  Regione  Abruzzo riconosce e sostiene come soggetto la famiglia
fondata a norma del1'art. 29 della Costituzione, o comunque   fondata
su  vincoli  di  parentela,  filiazione o adozione, ed orienta a tale
fine le politiche sociali economiche, di lavoro e  di  organizzazione
dei servizi.
  La  Regione,  in armonia con i principi enunciati dagli artt. 2, 3,
29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, predispone ed  attua  una
organica  politica  per  promuovere  e  sostenere  il  diritto  della
famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni.