(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. La Regione Abruzzo riconosce e sostiene come soggetto la famiglia fondata a norma del1'art. 29 della Costituzione, o comunque fondata su vincoli di parentela, filiazione o adozione, ed orienta a tale fine le politiche sociali economiche, di lavoro e di organizzazione dei servizi. La Regione, in armonia con i principi enunciati dagli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, predispone ed attua una organica politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni.